Tribunale di Rovigo, sentenza 2 maggio 2018 – Pres. Rel. – Est. Mauro Martinelli
Un’interessante pronuncia del Tribunale di Rovigo (resa in data 2 maggio 2018) offre l’opportunità di fare brevemente il punto su alcune questioni rilevanti e di frequente verificazione nella pratica. I giudici rodigini affermano in primo luogo, in linea con l’opinione ormai largamente prevalente (per riferimenti v., da ultimo, S. AMBROSINI, Concordato preventivo con continuità aziendale: problemi aperti in tema di perimetro applicativo e di miglior soddisfacimento dei creditori, in www.ilcaso.it del 25 aprile 2018), che il piano che preveda la cessione dell’azienda a terzi costituisce a tutti gli effetti un’ipotesi di continuità aziendale, tanto più quando l’imprenditore prosegua direttamente, per un certo tratto, l’attività. In secondo luogo, il decreto in commento conferma l’ammissibilità di una proposta con percentuale di soddisfacimento per i chirografari c.d. a forbice (nella specie compresa fra il 10% e il 20%) dichiaratamente vincolante nei limiti della “percentuale minima del 10% (c.d. worst case), percentuale garantita e rilevante ai fini della possibile futura applicazione dell’art. 186 l.f.” (in dottrina v. tra gli altri, nello stesso senso, G.B. NARDECCHIA, Le modifiche alla proposta di concordato, in S. AMBROSINI (diretto da), Fallimento, soluzioni negoziate della crisi e disciplina bancaria dopo le riforme del 2015 e 2016, Bologna, 2017, p. 196 ss.). Degno di nota è anche l’assunto secondo il quale l’art. 163-bis non è norma ad applicazione necessaria rispetto alla procedura competitiva che pure avvenga prima dell’adunanza dei creditori, atteso che la norma “nella sua formulazione muove dal presupposto che l’imprenditore abbia incluso nel piano la cessione dell’azienda sulla base dell’offerta irrevocabile formulata”. (…) Nel caso di specie, poiché le offerte ricevute non soddisfano le valutazioni economiche operate e non fondano, quindi, il piano concordatario al tribunale di dichiarare senz’altro il fallimento del debitore, si limita a subordinare la relativa pronuncia ad un’istanza del creditore o alla richiesta del Pubblico Ministero essendosi attestate sui valori pari a quasi la metà della stima operata ed oggetto della attestazione, la ricorrente ha fondatamente scelto di ricorrere al diverso schema dell’art. 182 L. Fall., sebbene attuato prima della votazione dei creditori, così da garantire piena consapevolezza del voto” (ribadendo con ciò la possibilità di applicare l’art. 182 anche prima dell’omologazione). Nello scrutinare, infine, il requisito del miglior soddisfacimento relativamente a quanto contenuto nel ricorso e nell’attestazione, il tribunale esclude che debba essere svolta, con [continua..]