Cassazione, Sez. I, 30 maggio 2018, n. 13679 – Pres. Cristiano – Rel. Lamorgese
Cona la recente sentenza 30 maggio 2018, n. 13679, la Corte di Cassazione si è espressa sulla valenza probatoria della relazione ispettiva della Banca d’Italia nell’ambito del processo civile. Al fine di comprendere la questione affrontata dalla sentenza, è bene ripercorrere – in estrema sintesi – la vicenda processuale. Una banca in amministrazione straordinaria ha citato in giudizio i cessati esponenti aziendali al fine di conseguire il risarcimento dei danni causati da mala gestio nello svolgimento dei loro incarichi. In particolare, la banca in amministrazione straordinaria ha contestato ai soggetti convenuti le condotte riscontrate dalla Banca d’Italia in sede di ispezione, quale la concessione di affidamenti a beneficio di imprese prive di capacità di rimborso, l’aver fornito informazioni inattendibili all’Autorità di Vigilanza, l’aver favorito alcuni gruppi imprenditoriali. Il Tribunale, anche a seguito dell’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, ha escluso la mala gestio in capo ai soggetti convenuti, ritendo che alcune delle operazioni contestate rientrassero nelle scelte gestionali insindacabili degli amministratori, e, che, per altre operazioni contestate non fosse stata raggiunta la prova del danno e del suo ammontare. La Corte d’Appello ha confermato l’impugnata sentenza, ribadendo, che la banca attrice non aveva assolto all’onere probatorio sulla medesima incombente, non essendo sufficiente il mero riferimento al contenuto della relazione ispettiva di Banca d’Italia. La fede privilegiata della relazione della Banca d’Italia, infatti, copre solo gli accertamenti, ma non anche le valutazioni discrezionali ivi contenute. Avverso questa sentenza, la banca ha proposto ricorso per cassazione in via incidentale in relazione, fra l’altro, alle questioni del valore probatorio delle risultanze degli accertamenti ispettivi della Banca d’Italia e della distribuzione dell’onere della prova. Sul primo punto, la Suprema Corte ha ritenuto condivisibile quanto già affermato dalla Corte d’Appello, secondo la quale «la natura del processo verbale delle ispezioni eseguite dalla Banca d’Italia […] non comporta che la funzione certificatoria sia estesa anche alle valutazioni espresse dagli organi ispettivi che, per loro stessa natura, hanno margini più o meno ampi di discrezionalità», sicché «non può sostenersi che le risultanze siano incontrovertibili e provviste di una presunzione assoluta di verità che non ammette prova contraria». Approfondendo il solco tracciato dalla Corte di merito, la Corte di Cassazione ha, poi, aggiunto che «gli accertamenti ispettivi della Banca d’Italia nell’ambito dell’attività di vigilanza sul sistema bancario, a norma degli [continua..]