TAR Lazio-Roma, Sez. III, 1° giugno 2018, n. 6130 – Pres. De Michele – Est. Lomazzi
1. La sentenza. – La prova preliminare per l’accesso ad un corso di formazione volto al conseguimento del titolo di specializzazione per attività scolastica di sostegno stabilita da una pubblica amministrazione fissava in punti 21/30 la soglia minima di accesso alla successiva prova scritta. Non avendo conseguito il punteggio minimo richiesto una concorrente aveva lamentato che l’amministrazione non avesse fatto ricorso allo scorrimento della graduatoria al di sotto di punti 21/30 nonostante fossero rimasti scoperti alcuni posti disponibili ai fini dell’ammissione alla successiva prova scritta, scorrimento che avrebbe consentito alla concorrente di essere ammessa alla prova scritta. Essa aveva chiesto pertanto l’annullamento del mancato scorrimento della graduatoria e della clausola del bando che aveva fissato la soglia di ammissione nella suddetta misura. La ricorrente lamentava inoltre che la soglia minima di accesso fosse irragionevole ed eccessivamente alta rispetto ad una procedura volta ad escludere solo i candidati del tutto inadeguati e nella quale la selezione sarebbe dovuta avvenire solo in una fase successiva con prove scritte ed orali. Infine la decisione sarebbe stata illegittima per arbitrarietà, illogicità ed ingiustizia manifesta, anche in considerazione del fatto che erano residuati vari posti liberi. Il TAR ha accolto il ricorso valorizzando il fatto che l’esclusione dalla procedura era finalizzata solo ad un più sollecito svolgimento della procedura medesima ed all’esclusione di candidati del tutto inadeguati, che erano rimasti disponibili posti per la frequenza dei corsi di formazione, che vi era un interesse pubblico a disporre di insegnanti di sostegno qualificati e che i candidati avevano legittime aspirazioni di studio e lavorative. 2. Considerazioni critiche. – Il ricorso si fondava sui seguenti motivi: 1) illegittimità del punteggio di 21/30 richiesto per l’ammissione al successivo corso di perfezionamento; 2) illegittimità del mancato scorrimento della graduatoria al di sotto di punti 21/30 nonostante la presenza di posti disponibili. Il Tribunale ha ritenuto di dover accogliere entrambi questi motivi di ricorso. Nonostante si rifaccia ad altri due precedenti del medesimo collegio pervenuti alle medesime conclusioni (TAR Lazio, Sez. III, nn. 8815 e 8816/2017), la decisione non sembra condivisibile. Anche se riferita ad una preselezione per l’ammissione ad un successivo corso di formazione la richiesta del conseguimento di punti 21/30 inserita nel bando di concorso non è di per sé illegittima ed il Tribunale in effetti non l’ha dichiarata tale. La scelta del punteggio da conseguire ai fini dell’ammissione ad un qualsiasi corso è sempre rimessa, infatti, alla insindacabile discrezionalità dell’amministrazione. L’eventuale [continua..]