Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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Riflessioni sulla tutela d'urgenza del diritto di accesso alla documentazione sociale ex art. 2476, 2° comma, c.c. (di Ignazio Zingales (Professore associato di Diritto processuale civile nell’Università degli Studi di Catania))


Il lavoro affronta il tema della tutela d’urgenza del diritto di accesso alla documentazione sociale ex art. 2476, 2° comma, c.c., con particolare attenzione alle questioni concernenti la natura e l’attuazione delle misure cautelari adottabili.

The paper deals with the issue of urgent protection of the right of access to social documentation ex art. 2476, 2° paragraph, c.c., with particular attention to questions concerning the nature and execution of adoptable precautionary measures.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Forme di tutela cautelare erogabile, natura degli obblighi della società ed anticipatorietà delle misure d'urgenza adottabili - 3. L'attuazione del provvedimento ex art. 700 c.p.c. - NOTE


1. Premessa

Sempre più ampia è la produzione giurisprudenziale che va fiorendo intorno al tema della tutela, in sede cautelare, del diritto di accesso alla documentazione sociale consacrato nell’art. 2476, 2° comma, c.c. La norma, con riguardo alle società a responsabilità limitata, stabilisce, come è noto, che «i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’ammi­nistrazione». Ci si trova, come evidenziato dalla giurisprudenza, di fronte ad un diritto potestativo di controllo [1] (esercitabile anche, ma non necessariamente, al fine di verificare la sussistenza di ragioni idonee a fondare eventuali azioni di revoca o di responsabilità dell’amministratore [2]), «che si esplica nel potere di chiedere in visione i libri e tutta la documentazione [3] afferenti la gestione della società» [4]-[5]; un diritto potestativo avente natura autonoma [6] (e come tale tutelabile in un apposito giudizio di cognizione) e che si estende anche «alla possibilità di estrarre copia della documentazione sociale [7], con il solo limite della buona fede e previo versamento dei relativi costi» [8]. Il tutto, però, «senza pregiudizio per la funzionalità dell’attività gestoria [9] e per la riservatezza della documentazione stessa» [10], e con l’idea di fondo che «resta (...) affidata alla tutela risarcitoria l’eventuale uso anomalo dei documenti e delle informa­zioni ricevute (...) all’esito del richiesto accesso, ove queste vengano redirette ad al­tri fini e soggetti» [11]. Stante il consolidamento in giurisprudenza di tali soluzioni, in questa sede non si affronterà la materia sotto il profilo sostanziale, ma si analizzeranno esclusivamente alcuni aspetti processuali. Sebbene, invero, anche su tale versante la materia de qua sia stata abbondantemente arata dai giudici di merito, residuano ancora alcuni profili, parzialmente rimasti in ombra, che, a mio avviso, meritano di essere posti in evidenza. Il riferimento riguarda, principalmente, tre questioni. La prima attiene alla individuazione della [continua ..]


2. Forme di tutela cautelare erogabile, natura degli obblighi della società ed anticipatorietà delle misure d'urgenza adottabili

Costituisce ormai idea consolidata in giurisprudenza quella secondo cui il diritto di accesso alla documentazione sociale consacrato nell’art. 2476, 2° comma, c.c. possa essere tutelato, in via cautelare, attraverso provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. aventi contenuto condannatorio. Questo approdo ermeneutico si fonda, in primo luogo, sul condivisibile presupposto dell’assenza, nel vigente sistema, di rimedi cautelari tipici idonei a presidiare in modo pieno ed efficace il diritto all’informazione de quo e, dunque, a soddisfare la pretesa azionata dal socio che non partecipa all’amministrazione [12]. Se è vero, infatti, che il legislatore non si è preoccupato di tipizzare uno strumento specificamente volto alla tutela del diritto cristallizzato, a livello sostanziale, nell’art. 2476, 2° comma, c.c., è altrettanto vero che tale tutela – pienamente realizzabile solo attraverso la concessione di un provvedimento la cui esecuzione sfoci nella visione (e nell’ottenimento di copia) della documentazione richiesta – non può essere garantita dal sequestro giudiziario di cui all’art. 670, n. 2, c.p.c. [13]. Detto sequestro mira invero, ontologicamente e funzionalmente, a salvaguardare la possibilità che un documento venga utilizzato nel giudizio di merito come elemento di prova, e, dunque, a garantire in via immediata non la consultazione del documento, ma il diritto alla prova nel processo [14]. E ciò, disinnescando, attraverso la custodia temporanea del bene, il rischio di alterazione o di distruzione dello stesso, e dunque una tipologia di periculum in mora ben diversa da quella prospettabile in sede di tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c. Proprio quest’ultimo riferimento consente di introdurre alcune considerazioni relative ai presupposti cautelari, ovvio essendo che, anche nella materia de qua, l’ero­gazione – a favore del socio che lamenti la violazione del diritto consacrato nell’art. 2476, 2° comma, c.c. – della tutela d’urgenza è subordinata alla sussistenza, nella fattispecie concreta, del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto al primo requisito, è evidente come – salve ipotesi particolari, quali, ad e­sempio, quelle che si [continua ..]


3. L'attuazione del provvedimento ex art. 700 c.p.c.

Come già sottolineato nel paragrafo precedente, solitamente i provvedimenti d’ur­genza adottati a garanzia del diritto all’informazione ex art. 2476, 2° comma, c.c. contengono i seguenti comandi: 1) ordine di consentire al ricorrente di consultare i documenti sociali e di estrarne copia; 2) ordine di mettere a disposizione del ricorrente la documentazione richiesta e di consentire di estrarne copia; 3) ordine di consegnare al ricorrente copia della documentazione richiesta; 4) ordine di depositare presso un ausiliario (nominato ai sensi dell’art. 68, 1° comma, c.p.c.) la documentazione richiesta, concedendo alla parte ricorrente un termine per la disamina della stessa. Questo dato va ora messo in correlazione con la tesi – formulata da una parte della giurisprudenza [43] – secondo cui, nella materia de qua, verrebbero in rilievo ob­blighi infungibili. Tale conclusione, ai fini che qui rilevano, non è certo priva di conseguenze. Ed invero, così opinando, si dovrebbe giungere ad affermare che all’inottempe­ranza della misura d’urgenza non possa seguire una fase di attuazione coattiva del dictum cautelare adottato. La soluzione – che riduce, e non di poco, il tasso di effettività della tutela erogabile – non è però convincente. E non lo è perché l’infungibilità, pur costituendo fenomeno dai confini non certi, risulta comunque intrinsecamente legata vuoi alla libertà – della sfera personale [44] o di impresa [45] – del soggetto obbligato, vuoi alla natura di quest’ultimo [46] e delle attività da svolgere al fine di soddisfare l’interesse tutelato dall’ordinamento [47]. E qui non mi pare che una eventuale esecuzione in via coattiva delle misure sub nn. 1), 2), 3) e 4) possa conculcare la natura o incomprimibili libertà del soggetto destinatario del­l’ordine del giudice. Né, tantomeno, mi pare che vengano in rilievo attività non surrogabili. Tale attuazione coattiva può, invero, realizzarsi attraverso prestazioni – quali: l’ac­cesso presso i locali della società in cui sono custoditi i documenti; l’apprensione materiale della documentazione da mettere a disposizione del socio, ovvero da consegnare in copia a [continua ..]


NOTE
Fascicolo 3-4 - 2018