Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Opponibilità della cessione del quinto alla procedura di sovraindebitamento (di Chiara Ravina, Avvocato in Milano)


Con la decisione in commento il Tribunale di Piacenza si è pronunciato in tema di effetti dell’apertura di una procedura di sovraindebitamento (in particolare, piano del consumatore) sul contratto di finanziamento garantito da cessione del quinto dello stipendio. In particolare – dopo aver delineato la natura della cessione del quinto in termini di operazione che comporta l’imposi­zione immediata di un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore, tale per cui le somme di cui al “quinto” rimangono destinate, per loro natura, al soddisfacimento delle pretese del finanziatore – il tribunale ha evidenziato come tale interpretazione appaia coerente con la previsione di cui all’art. 67, 3° e 4° comma del Codice della Crisi e dell’Insolvenza ove si prevede la possibilità, per il debitore, di proporre la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. Con ciò il legislatore avrebbe chiarito che spetta al debitore cedente proporre di rimettere in discussione la cessione, nell’ambito della proposta di composizione concordataria; ed al creditore cessionario di accettare o meno, esercitando il diritto di voto.

Effects of the opening of a consumer restructuring proceeding on a salary backed loan

With the decision here in comment, the Piacenza Court has pronounced on the effects of the opening of a consumer restructuring proceeding on a salary backed loan. In particular – after having outlined the structure and nature of the salary backed loan, as a transaction that involves an immediate “patrimonial separation” so that the salary is set aside to pay the loan – the Court points out that such a construction is consistent with the provision of art. 67, para. 3 and 4 of the Crisis and Insolvency Code, whereby it is provided that, in the context of a consumer’s plan, the debtor might propose the restructuring of salary backed loans. By such a provision, the legislator would have clarified that the possibility to make the salaries available to all the creditors (instead of applying them for the reimbursement of the loan) is subject to a formal and express restructuring of the loan which must be accepted by the creditor granting the loan (bank/financial entity).

Keywords: over-indebtedness – salary-backed loans – Insolvency Code

TRIBUNALE DI PIACENZA, 27 AGOSTO 2020 Est. A. Fazio (L. n. 3/2012, artt. 7, 8, 12-bis c.c., artt. 1260, 1264, 1265, d.P.R. n. 180/1950, art. 5) La causa del negozio di cessione del quinto dello stipendio è connotata in termini misti presentando natura e funzione sia solutoria sia di garanzia. Con l’operazione di finanziamento, e la connessa cessione del quinto dello stipendio, il cessionario non acquista un credito futuro, ma il diritto ad essere soddisfatto alle scadenze previste, con la conseguenza che il finanziatore è creditore, e creditore concorsuale, per l’intero suo credito, e comunque non per la sola porzione relativa al triennio di opponibilità alla procedura di cui all’art. 2918 c.c., nella specie non applicabile. In ogni caso, l’inefficacia o la nullità della cessione del quinto non possono discendere da un provvedimento giudiziale a cognizione sommaria e incidentale del giudice delegato in sede di ammissibilità della domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento o di omologa della relativa proposta, bensì solo da un giudizio di cognizione ordinario. Il Tribunale (Omissis). Letti gli atti e sciogliendo la riserva (Omissis) osserva quanto segue. La domanda di composizione da crisi di sovraindebitamento presentata dal ricorrente (Omissis) è stata attestata, sia pur con qualche rilievo dubitativo, dall’O.C.C. (Omissis)che ha dato parere sostanzialmente positivo, rimarcando tuttavia un profilo di criticità – dirimente, per sua stessa ammissione – consistente nella incertezza della ammissibilità di una domanda che considera ai fini della composizione della crisi anche il quinto dello stipendio del (Omissis), già oggetto di cessione nell’ambito di un finanziamento; la cessionaria si è opposta all’omologa ritenendo che tale cessione sia, al contrario, opponibile alla procedura; in udienza l’O.C.C. ha chiarito che sul punto vi sono diversi orientamenti della giurisprudenza di merito, ma che in ogni caso le relative somme sono determinanti ai fini della fattibilità del piano. La questione è, invero, particolarmente complessa. Nel silenzio della legge 3/2012 l’interpretazione giurisprudenziale si è divisa su tre fronti. Secondo l’orientamento favorevole, la cessione del quinto è inopponibile alla procedura perché viene ceduto un credito futuro: “Ciò che al momento della cessione non esiste ancora, va chiarito, non è l’obbligazione restitutoria (per l’intero della somma dovuta), bensì il credito oggetto della cessione che gradualmente soddisfa il finanziatore: da ciò deriva che il debito da restituzione del finanziamento (per la parte che residua a seguito di eventuali parziali adempimenti) ben possa essere incluso nel piano del consumatore tra i debiti che compongono il passivo” e, [continua..]
SOMMARIO:

1. L’opponibilità della cessione del quinto nella procedura di sovraindebitamento: l’attuale panorama giurisprudenziale e le questioni giuridiche sottese - 2. L’orientamento favorevole: la cessione del quinto dello stipendio NON è opponibile alla procedura di sovraindebitamento (brevi cenni) - 3. L’orientamento intermedio: la cessione del quinto dello stipendio è opponibile alla procedura di sovraindebitamento nei limiti dei tre anni dal­l’apertura della procedura (brevi cenni) - 4. L’orientamento negativo: il provvedimento del Tribunale di Piacenza - 5.Conclusioni


1. L’opponibilità della cessione del quinto nella procedura di sovraindebitamento: l’attuale panorama giurisprudenziale e le questioni giuridiche sottese

La pronuncia, oggetto del presente commento, si inserisce nell’ambito dell’attuale dibattito giurisprudenziale e dottrinale sulla possibilità o meno di includere il “quinto” dello stipendio – che sia stato oggetto di cessione, a titolo di garanzia, nel­l’ambito di un finanziamento – nell’alveo delle risorse messe a disposizione della massa dei creditori, laddove il cedente acceda ad una procedura di sovraindebitamento. In particolare, il Tribunale di Piacenza si è trovato a decidere sull’ammissibilità di una domanda di composizione da crisi di sovraindebitamento presentata da un consumatore, che prevedeva la ristrutturazione, tra le altre esposizioni debitorie, dei crediti vantati da una banca per un finanziamento concesso a fronte della cessione del quinto dello stipendio; ciò, in un contesto in cui le somme oggetto del quinto dello stipendio erano determinanti ai fini della fattibilità del piano. Il Tribunale di Piacenza, nello stesso decreto, ha dovuto decidere l’opposizione proposta dalla banca stessa, che ha eccepito la piena opponibilità alla procedura del contratto di cessione. La soluzione cui è giunto il Tribunale – affermando l’“opponibilità” della cessione alla procedura e la conseguente inammissibilità della proposta per difetto della condizione di fattibilità – si fonda su un percorso logico-argomentativo che prende le mosse da una riflessione approfondita e meditata circa la natura della cessione del quinto nell’ambito di un’operazione di finanziamento e, attraverso una serie di passaggi argomentativi, giunge a concludere che il credito del finanziatore cessionario non sia assoggettabile alla falcidia concorsuale, salvo che esso non venga formalmente ristrutturato nell’ambito del piano a norma dell’art. 67 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (il che, tuttavia, comporta, necessariamente, il consenso del finanziatore attraverso l’espressione del voto favorevole). La pronuncia in commento si distingue dai precedenti in tema che – fatta eccezione per due arresti del Tribunale di Monza, rispettivamente del 26 luglio e del 20 novembre 2017, Est. Nardecchia [1] (cfr. infra, par. 3) – paiono essersi concentrati esclusivamente sul verificare se la procedura di sovraindebitamento consenta “di incidere su un contratto di [continua ..]


2. L’orientamento favorevole: la cessione del quinto dello stipendio NON è opponibile alla procedura di sovraindebitamento (brevi cenni)

Le pronunce riconducibili all’orientamento che sostiene la tesi della non opponibilità della cessione del “quinto”, pur nelle loro diverse declinazioni e sfumature, sono caratterizzate dal fatto di: i) qualificare la cessione del quinto dello stipendio come “cessione di credito futuro”: in altre parole, stando alle suddette pronunce, la cessione del quinto, operando il trasferimento di un credito futuro, esplica un’efficacia eminentemente obbligatoria[9], con la conseguenza che, finché il credito da retribuzione verso il datore di lavoro non diviene esigibile, la cessione concretizza una semplice garanzia della restituzione dell’importo dovuto; prima della maturazione del diritto alla retribuzione la titolarità delle somme rimane, quindi, in capo al dipendente che ne può dunque disporre nell’ambito del piano proposto ai creditori (Trib. Torino, 8 giugno 2016; Trib. Livorno, 21 settembre 2016; 15 febbraio 2016; Trib. Napoli Nord 18 maggio 2018; Trib. Ancona 15 marzo 2018, in it; Trib. Rimini 9 luglio 2019, in unijuris.it: “[…] il rapporto nel cui contesto il debitore ha ceduto il credito futuro da retribuzione (vantato nei confronti del datore di lavoro) è, da un punto di vista strutturale, un rapporto di finanziamento fondato su un contratto che prevede l’erogazione, da parte del finanziatore, di una somma di denaro, con contestuale costituzione in capo al finanziato dell’obbligo di restituire tale importo maggiorato degli interessi; la previsione contrattuale della restituzione del finanziamento mediante cessione di un credito futuro attiene non al profilo costitutivo dell’obbligo di restituzione, bensì a quello delle modalità attuative dello stesso; le parti, in altre parole, stabiliscono che il finanziatore otterrà la restituzione della somma erogata mediante cessione di un credito del finanziato che verrà ad esistenza a scadenze prestabilite. Ciò che al momento della cessione non esiste ancora, va chiarito, non è l’obbligazione restitutoria (per l’intero della somma dovuta), bensì il credito oggetto della cessione che gradualmente soddisfa il finanziatore: da ciò deriva che il debito da restituzione del finanziamento (per la parte che residua a seguito di eventuali parziali adempimenti) ben possa essere incluso nel piano del consumatore tra i debiti che compongono il [continua ..]


3. L’orientamento intermedio: la cessione del quinto dello stipendio è opponibile alla procedura di sovraindebitamento nei limiti dei tre anni dal­l’apertura della procedura (brevi cenni)

Vi è poi un secondo orientamento che ha assunto una posizione “intermedia” – nel senso della opponibilità della cessione del quinto alla procedura di sovraindebitamento, seppur entro limiti circoscritti – che trova la propria espressione in due sentenze del Tribunale di Monza del 26 luglio 2017 e 20 novembre 2017, Est. Dott. Nardecchia e due successive pronunce del Tribunale di Mantova del 8 aprile 2018, Est. De Simone e del Tribunale di Forlì, 14 luglio 2020, Est. Vacca. In particolare, il Tribunale di Monza – svolto un breve excursus delle precedenti pronunce giurisprudenziali e ritenute non del tutto condivisibili le relative motivazioni [12] – qualifica la cessione del quinto come cessione di credito futuro e ne sostiene l’opponibilità alla procedura di sovraindebitamento nei limiti del triennio dall’apertura della stessa (i.e. decreto di omologa), in applicazione del disposto dell’art. 2918 c.c. (in tema di cessione di fitti). Più in particolare il tribunale fonda la propria pronuncia sulla seguente ratio decidendi: – secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (così Cass. n. 28300/2005, preceduta, in senso conforme, da Cass. n. 15141/2002 in tema di pignoramento dei crediti da lavoro), ai fini dell’efficacia della cessione di crediti “futuri” in pregiudizio del creditore pignorante (e dunque del fallimento del cedente), ex art. 2914, n. 2, c.c., è sufficiente che la notifica – o l’accettazione – della cessione sia stata effettuata con atto avente data certa (art. 1265 c.c.) anteriore al pignoramento (o al fallimento), giacché per il successivo effetto traslativo della cessione (rinviato al momento del sorgere del credito), sottratto alla disponibilità delle parti, non si pone un problema di opponibilità ai sensi dell’art. 2914 c.c.; – con particolare riguardo al pignoramento dei crediti da lavoro, il Tribunale di Monza, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità in tema (Cass. n. 15141/2002) ritiene che la cessione dei crediti di lavoro, ancorché idonea a generare un effetto obbligatorio e non immediatamente traslativo che si produrrà solo nel momento in cui il credito verrà ad esistenza, sia assimilabile alle cessioni di fitti, condividendo, con questa categoria, la caratteristica della [continua ..]


4. L’orientamento negativo: il provvedimento del Tribunale di Piacenza

Come accennato, il Tribunale di Piacenza propende per l’“opponibilità” della cessione del quinto alla procedura di sovraindebitamento e giunge a questa conclusione a seguito di una approfondita riflessione sulla natura della cessione del quinto. Riflessione che non è presente in altro precedente del Tribunale di Milano del 9 luglio 2017 (Est. Simonetti), anch’esso a favore dell’“opponibilità”, che si è limitato a considerare il fatto che l’art. 44 L. Fall., in tema di inefficacia dei pagamenti successivi alla dichiarazione di fallimento, non si applichi alla procedura di sovraindebitamento, in quanto non espressamente richiamato nella L. n. 3/2012. All’esito della predetta riflessione, il Tribunale di Piacenza conclude nel senso che il credito retributivo ceduto è sì un credito futuro ed incerto (stante l’eventualità che il rapporto di lavoro venga meno), ma ciò non consente di ritenere che il cedente possa liberamente disporre – nel contesto della procedura di sovraindebitamento – dei crediti futuri sorti successivamente alla presentazione del piano. E ciò perché il carattere futuro ed incerto del credito non influisce sulla causa negoziale del contratto; causa incentrata sulla immediata costituzione di un vincolo sul patrimonio del debitore cedente e del datore di lavoro ceduto tale per cui “il ceduto diviene immediatamente obbligato per l’intero, così come il debitore ottiene immediatamente il beneficium excussionis, perché perfezionatasi la cessione non sono ammessi pagamenti se non dal ceduto al cessionario” [16]. La suddetta conclusione viene raggiunta a fronte di un percorso logico argomentativo sintetizzabile come segue: In primis il Tribunale evidenzia come la cessione del quinto dello stipendio configuri un negozio solutorio di altra obbligazione avente causa di mutuo. A monte della cessione, infatti, vi è un finanziamento in forza del quale il dipendente riceve dal soggetto finanziatore una somma di denaro e si impegna a restituirla. Pertanto, nella fattispecie in esame, l’obbligazione restitutoria non solo è oggetto di rateazione (come in qualsivoglia mutuo) ma altresì di una pattuizione per cui in luogo del debitore, adempie il suo datore di lavoro (o ente previdenziale). Sotto il profilo della causa negoziale, per il debitore cedente [continua ..]


5.Conclusioni