Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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L'operazione di scissione tra tutela dei creditori e certezza dei traffici giuridici (di LUCA LUCHETTI (Avvocato del Foro di Roma e Dottore di ricerca in Diritto Privato Comparato e Diritto Privato dell’UE))


Il presente lavoro intende approfondire la questione della natura dell’atto di scissione, quale vicenda meramente modificativa, e delle specifiche e ampie tutele riconosciute dalla legge ai creditori delle società coinvolte in una tale operazione, anche a seguito di fallimento. Il rimedio dell’opposizione, la previsione della responsabilità solidale sussidiaria, con il corollario di cui all’art. 2506 bis, 3° comma, c.c. costituiscono, infatti, un compendio normativo a tutela dei creditori sociali per le ipotesi di scissione, che assume carattere assorbente rispetto all’istituto civilistico dell’azione revocatoria, in quanto idoneo a coprire ogni possibile ipotesi di pregiudizio della posizione creditoria. Contrariamente si determinerebbero conseguenze più gravi di quelle della nullità della scissione e senza una reale necessità, con effetti negativi sulle stesse società beneficiarie dato che l’utile esercizio dell’azione revocatoria, di fatto, ne segnerebbe la fine, a danno dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e dei traffici economici, particolarmente sentita in ambito societario.

This work intends to examine in a more detailed way the nature of deed of the demerger, as event merely amending, and of the specific and extensive legal protections recognized by law to the creditors of the companies involved in such operation, even after bankruptcy. The remedy of the opposition, the prevision of the subsidiary joint liability, in addition to what is provided for by law in art. 2506 bis, c. 3°, c.c., represent together a normative compendium in favour of company’s creditors in case of the demerger, which assumes an absorbing nature with respect to clawback action, as it’s able to cover all the possible creditors prejudices. Instead, not only it will cause more serious consequences than the invalidity of the demerger with no real necessity, but also it will cause negative effects on the beneficiary company due to the fact that the impact of clawback action would mark the end of the beneficiary company, to detriment of certainty of legal relationships and trades.

TRIBUNALE DI ROMA, SEZ. FALLIMENTARE, 7 NOVEMBRE 2016 (ORD.)Pres. A. LA MALFA, Cons. G. DI SALVO, Rel. M. IENZISocietà – Scissione – Atto di scissione – Natura – Negozio traslativo – Si nega – Operazione societaria a formazione progressiva. (art. 2506 c.c.) La previsione di un meccanismo speciale di opposizione da parte dei terzi creditori eventualmente danneggiati dall’operazione, ha la sua ratio nella considerazione che la scissione non rappresenta un negozio traslativo, ma configura un’operazione societaria a formazione progressiva volta ad ottenere una nuova articolazione dell’ente, che determina la riorganizzazione delle strutture societarie senza operare l’estinzione dell’ente, o un effettivo trasferimento di cespiti patrimoniali, che vengono solo allocati in maniera differente all’interno delle diverse strutture sociali. Fallimento – Azione revocatoria – Azione revocatoria ordinaria nel fallimento – Fallimento delle società – Scissione – Opposizione – Responsabilità solidale – Rimedi assorbenti – Revocabilità dell’atto di scissione – Inammissibilità. (art. 2504 quater c.c.; art. 2506 c.c.; 2506 bis c.c. 2506 quater c.c.; 2901 c.c.; 66 L.F.; 67 L.F.) Il rimedio dell’opposizione e la previsione della responsabilità solidale sussidiaria, con il corollario di cui all’art. 2506 bis, terzo comma, c.c., costituiscono un compendio normativo a tutela dei creditori sociali per le ipotesi di scissione che assume carattere assorbente rispetto all’istituto dell’azione revocatoria, in quanto idonei a coprire ogni possibile ipotesi di pregiudizio delle posizioni creditorie. Fallimento – Azione revocatoria – Azione revocatoria ex art. 64 L.F. – Fallimento delle società – Scissione – Revocabilità dell’atto di scissione – Natura di negozio a titolo gratuito – Azione di inefficacia – Inammissibilità – Scissione. (art. 2506 c.c.; 64 L.F.) Non rinvenendosi con la scissione alcuna “cessione a titolo gratuito”, né alcun atto dispositivo incidente sul patrimonio della società scissa, ma soltanto la creazione di una nuova organizzazione societaria, attraverso l’attribuzione ai soci della scissa della partecipazione nelle società beneficiarie, non è ammissibile l’azione di inefficacia prevista dall’art. 64 L.F. (Omissis).   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In parziale accoglimento delle domande proposte dal fallimento G. s.r.l., con ordinanza depositata in data 16 agosto 2016, il giudice ha: 1) rigettato l’istanza di autorizzazione ad eseguire sequestro giudiziario proposta dalla curatela del fallimento G. s.r.l. (Omissis) nei confronti della R.S. s.r.l.; 2) autorizzato la curatela del fallimento della (Omissis) [continua..]
SOMMARIO:

1. Sulla natura dell’atto di scissione - 2. La tipicità delle tutele riconosciute ai creditori della società scissa - 3. La non ammissibilità dell’azione di inefficacia ex art. 64 L. Fall. rispetto alla scissione - 4. La non ammissibilità dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e art. 66 L. Fall. rispetto alla scissione - Note


1. Sulla natura dell’atto di scissione

La scissione è una operazione straordinaria tipica, disciplinata dal codice civile, attraverso cui “una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società e le relative azioni o quote ai suoi soci” (art. 2506 c.c.). I motivi che possono portare alla realizzazione di una tale operazione possono essere molteplici, ma l’effetto finale che ne deriva è sempre quello di organizzazione, o meglio, di ri-organizzazione societaria [1]. Attraverso la scissione, infatti, può realizzarsi sia la crescita dimensionale delle società beneficiarie già costituite, sia la disarticolazione o comunque il decentramento organizzativo dei vari rami di azienda di cui la società scissa si compone(va), al fine di ottenere una maggiore razionalizzazione e autonomia gestionale delle (diverse) attività svolte dalla scissa, assicurandone comunque lo sviluppo imprenditoriale, anche attraverso le possibili sinergie tra le medesime società partecipanti al­l’operazione. È possibile, quindi, affermare che l’operazione di assegnazione di elementi patrimoniali dalla società scissa alle beneficiarie – senza limiti qualitativi o quantitativi – è sorretta dalla causa tipica della scissione e non da una fattispecie propria di alienazione [2]. Con la scissione, infatti, non avviene una trasferimento in senso proprio di beni e/o diritti da una società ad un’altra, ma esclusivamente un’assegnazio­ne di specifici assets patrimoniali della società scissa in favore delle beneficiarie con la garanzia della continuità del ramo d’impresa assegnato. Ciò è del resto conforme ad una interpretazione letterale delle norme che disciplinano l’operazione di scissione che prevedono effetti esclusivamente sul piano me­ramente organizzativo attraverso la modifica dell’assetto statutario e contrattuale, seppur sui generis, delle società coinvolte. In particolare, deve considerarsi che con la riforma del diritto societario del 2003, nell’ambito delle disposizioni in materia di scissione, il termine “trasferimento” è stato appositamente sostituito con l’espressione “assegnazione” e ciò proprio per rendere [continua ..]


2. La tipicità delle tutele riconosciute ai creditori della società scissa

La fondatezza e la non pretestuosità del ritenere la scissione una vicenda meramente modificativa trova, inoltre, conferma nell’ampio regime delle tutele che il legislatore ha inteso riconoscere proprio ai creditori delle società coinvolte in una tale riorganizzazione, tenuto altresì conto dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e dei traffici economici, particolarmente sentita in ambito societario. Infatti, proprio al fine di assicurare la più ampia tutela dei creditori delle società coinvolte nell’ambito della scissione, il legislatore ha previsto quali strumenti di tutela: a) la possibilità di opporsi all’operazione di scissione entro 60 giorni dall’iscri­zione della delibera societaria dell’atto di scissione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2503 c.c. [11]; b) la responsabilità solidale di ciascuna delle società interessate in relazione ai debiti della società scissa entro i limiti del valore effettivo del patrimonio netto asse­gnato o rimasto, sia per i debiti assegnati espressamente nel progetto di scissione ai sensi dell’art. 2506-quater, 3° comma, c.c. sia per le passività la cui destinazione non sia desumibile dal progetto, ai sensi dell’art. 2506-bis, 3° comma, c.c.; c) il diritto tanto dei soci, quanto dei terzi danneggiati dall’operazione, al risarci­mento del danno eventualmente patito, azionabile anche successivamente all’iscri­zione dell’atto di scissione nel registro delle imprese (ai sensi dell’art. 2504-quater c.c. richiamato dall’art. 2506-ter c.c., ultimo comma). Al riguardo, a) con il primo rimedio, il legislatore ha riconosciuto ai creditori il diritto di esa­minare preventivamente l’operazione di scissione e valutarne gli effetti e, in caso di ipotizzato pregiudizio, ha dato loro la possibilità di opporvisi così da bloccare l’in­tero procedimento. In sostanza, attraverso l’opposizione, i creditori hanno la possibilità di evitare che dalla scissione derivi per loro un pregiudizio per la propria posi­zione giuridica [12]; b) con il secondo rimedio, è stata assicurata ai creditori la garanzia sul patrimonio su cui avevano fatto originariamente affidamento. Con tale previsione, infatti, il patrimonio aggredibile da parte dei creditori resta di [continua ..]


3. La non ammissibilità dell’azione di inefficacia ex art. 64 L. Fall. rispetto alla scissione

Con l’art. 64 L. Fall. il legislatore ha inteso sancire l’inefficacia ex lege degli atti a titolo gratuito, nonché dei pagamenti dei debiti non scaduti al momento della dichiarazione di fallimento, ove posti in essere nei due anni precedenti. Sul punto, però, è bene precisare che ai sensi dell’art. 64 L. Fall., atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo. Ebbene tenuto conto dei suoi elementi caratterizzanti è evidente che la scissione non possa essere ricondotta al novero degli “atti a titolo gratuito” secondo l’acce­zione di cui all’art. 64 L. Fall., in quanto non si tratta di un atto dispositivo. La scissione non incide, infatti, come detto, sul patrimonio della scissa (ossia l’en­tità quantitativa e qualitativa di cespiti e rapporti giuridici che costituiscono tale universitas), perché non è idonea a modificarne la consistenza, ma solo la distribuzione patrimoniale dell’ente che conserva la propria identità giuridica, anche se evidentemente in una nuova veste e forma. In sostanza, con tale operazione non si assiste ad alcuna vicenda traslativa, in quanto manca in radice la disposizione, indipendentemente dal fatto che l’assegna­zione abbia ad oggetto solo elementi attivi o comprenda anche passività [21]. Proprio in ragione di quanto appena affermato la scissione non può essere oggetto dell’azione ex art. 64 L. Fall. per carenza dei requisiti necessari perché l’atto possa ritenersi suscettivo dell’inefficacia relativa.


4. La non ammissibilità dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e art. 66 L. Fall. rispetto alla scissione

Rispetto alla ammissibilità di una azione revocatoria della scissione, deve rilevarsi chela Suprema Corte di Cassazione ancora ad oggi non si è espressa sull’argo­mento. Tuttavia, una attenta e corretta disamina dell’istituto, e tenendo conto di quanto disposto anche a livello europeo in materia, portano certamente a far ritenere non ammissibile un siffatto rimedio. Secondo la giurisprudenza che ha escluso siffatta azione dal novero dei rimedi a tutela dei creditori della società scissa [22], vi è la constatazione che l’azione pauliana è certamente incompatibile con il sistema delle garanzie e con la stessa disciplina positiva dettata in materia di scissione. Ciò in quanto, come visto, con l’art. 2504-quater c.c. il legislatore ha inteso evidentemente conferire stabilità alle operazioni straordinarie di fusione e scissione, te­nuto conto, per quanto sopra rilevato, che i creditori anteriori sono ampiamente tutelati sia dal fatto che possono opporsi all’operazione (art. 2503 c.c.), sia attraverso la previsione della responsabilità solidale delle società scisse nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato (art. 2506-quater, ultimo comma, c.c.) e co­munque dalla possibilità di ottenere il risarcimento del danno patito (art. 2506-ter c.c. che richiama l’art. 2504-quater c.c.). Infatti, non appare condivisibile la tesi secondo cui la responsabilità solidale non assicurerebbe una identica garanzia ai creditori, in quanto vi sarebbe la necessità di agire contro soggetti diversi dall’originario creditore. Tale aspetto non può assurgere a pregiudizio di per sé, dato che ciò che rileva è la consistenza patrimoniale del debitore che in questo caso non muterebbe dato che la beneficiaria risponderebbe con il patrimonio netto assegnato con la scissione e che quindi il medesimo sarebbe aggredibile senza limiti di sorta. A ciò si aggiunga che l’art. 2506-bis, 3° comma, c.c. neutralizza proprio eventuali difficoltà di recupero del credito derivanti dal frazionamento patrimoniale, disponendo che nel caso in cui dal progetto di scissione non risulti con chiarezza la destinazione di elementi del passivo, rispondono in solido dei relativi obblighi tutte le società risultanti dall’operazione [23]. In altre parole, l’effetto che si [continua ..]


Note
Fascicolo 1 - 2018