<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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Gli indicatori della crisi di impresa (di Gabriele Racugno, Professore ordinario f.r. di Diritto commerciale nell’Università di Cagliari)


Gli indicatori della crisi di impresa, destinati a consentire l’emersione anticipata della crisi, recuperare le imprese temporaneamente in difficoltà e scongiurare l’insolven­za – che potrebbe manifestarsi nei successivi sei mesi in assenza di interventi correttivi – hanno la funzione di anticipare l’intervento sulla impresa in crisi, ma non ancora insolvente. A questi fini sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri di indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

Lo scritto trae spunto dalla relazione svolta al Convegno “Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, tenutosi a Cagliari il 13 giugno 2019, ed è destinato agli Scritti dedicati a Pietro Masi.

The early warning indicators of business failure, which should allow the timely emergence of the crisis, the early restructuring of businesses temporarily in difficulty and the avoidance of insolvency – which could occur within the following six months lacking proper corrective measures – are deployed to anticipate the restructuring of the firms in difficulties, but not yet insolvent. For these purposes, the relevant indicators are those that measure the sustainability of the debt burden with the cash flows that the company is able to generate and the adequacy of equity compared to debts.

SOMMARIO:

1. La salvaguardia dell’impresa - 2. L’allerta e gli indicatori - 3. Gli squilibri di carattere reddituale - 4. Gli squilibri di carattere patrimoniale - 5. Gli squilibri di carattere finanziario - 6. La crisi e l’insolvenza prospettica - 7. I presupposti della continuità aziendale - 8. Strumenti di allerta e obblighi di segnalazione - 9. Nota bibliografica - NOTE


1. La salvaguardia dell’impresa

Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, all’art. 375 – “Assetti organizzativi dell’impresa”, modificando la rubrica del­l’art. 2086 del Codice civile con: “Gestione dell’impresa”, dispone che questo articolo, dopo il 1° comma, statuisca: «L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dal­l’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale». A tale disposizione si collegano gli “Indicatori della crisi” di cui al 1° comma dell’art. 13. Queste misure, che dovrebbero servire per consentire l’emersione anticipata della crisi, recuperare le imprese temporaneamente in difficoltà e scongiurare l’insol­venza – che potrebbe manifestarsi nei successivi sei mesi in assenza di interventi correttivi (art. 13) –, hanno la funzione di anticipare l’intervento sull’impresa in crisi, ma non ancora insolvente, in linea con le previsioni delle regole comunitarie [1] e con quelle di altri paesi europei, nonché con le norme, in vigore, che disciplinano i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale già previsti per la società a partecipazione pubblica (art. 6, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175), stante l’inevitabilità che l’impresa, nel corso della sua esistenza, affronti momenti di crisi. Si presuppone che l’imprenditore sia ancora in grado di far fronte ai suoi impegni attuali, che continui cioè a pagare i suoi debiti scaduti, ma che la sua situazione economica e finanziaria sia compromessa al punto da fare intravvedere una probabile futura insolvenza, considerato che le imprese falliscono perché non dispongono della necessaria liquidità per soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, talvolta in conseguenza di errori di gestione, di imprudenze o di difficoltà economiche generali. Di qui la necessità che i piani di [continua ..]


2. L’allerta e gli indicatori

Costituiscono Indicatori della crisi, previsti dall’art. 13, 1° comma, del Codice, gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario, «rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quan­do la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi». La probabile incapacità dell’impresa di far fronte agli impegni finanziari dei successivi sei mesi, determina l’allerta, con i connessi obblighi di segnalazione; ai sensi dell’art. 12, 2° comma, «il debitore, all’esito dell’aller­ta o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione arbitrale della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi al­l’OCRI». A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì Indicatori di crisi i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche tenuto conto (cfr. art. 24, 1° comma, Codice): a) dell’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b) dell’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti. Il Codice prevede, al 2° comma dell’art. 13, che gli indicatori della crisi siano elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali. L’esame dell’art. 13 del Codice, laddove dispone che gli indici diano evidenza delle «prospettive di continuità aziendale», consente, come si dirà in appresso, di approfondire la materia in attesa degli elaborati del Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili. La continuità aziendale costituisce invero il termometro da cui è necessario pren­dere [continua ..]


3. Gli squilibri di carattere reddituale

Le cause del declino sono innanzitutto lo squilibrio reddituale, la perdita di redditività, intesa come il venir meno della capacità dell’impresa di creare valore, ovvero diminuzione del ROS (Return on sales) o aumento dell’incidenza dei costi operativi, ossia inidoneità dei ricavi alla copertura dei costi derivanti dalla gestione operativa. Quindi senza considerare la gestione finanziaria, l’impatto fiscale, il decremento dei beni e gli ammortamenti, secondo l’indicatore denominato Ebitda (Earnings Be­fore Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), che consente di rilevare il pri­mo alarm bell del declino dell’impresa. Inoltre, la presenza di un utile, di per sé, non è sufficiente per esprimere un giudizio positivo. Occorre che tale utile sia realizzato prevalentemente grazie all’attivi­tà tipica dell’impresa (gestione caratteristica), in quanto, tendenzialmente, ciò pone le basi per la sua futura ripetibilità.


4. Gli squilibri di carattere patrimoniale

Sono costituiti dall’eccedenza del passivo sull’attivo. Occorre peraltro, per cogliere la portata di questa patologia, analizzare in dettaglio il passivo per distinguere le componenti del netto, cioè dei mezzi propri (capitale + riserve), dall’indebita­mento vero e proprio. I finanziamenti dei soci, specie ove postergati rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, incidono di fatto in misura non rilevante in relazione allo squilibrio patrimoniale. Pur non potendo essere assimilati ai conferimenti ed agli apporti in ge­nere, essendo stati effettuati dai soci con la riserva di chiederne successivamente la restituzione come si trattasse di somme concesse a titolo di mutuo, costituiscono nondimeno risorse sostanzialmente assimilabili (per destinazione) ai mezzi propri, pur non essendo formalmente imputate a capitale di rischio. Lo squilibrio patrimoniale, deve aggiungersi, può emergere (o, meglio, essere dissimulato) anche da una non corretta iscrizione in bilancio di alcune poste attive: in particolare dei crediti, specie nei confronti della clientela. I crediti sono rilevati in bilancio … secondo il valore di presumibile realizzo, recita al n. 8 l’art. 2426 c.c., che disciplina i criteri di valutazione nella redazione del bilancio. Ne discende che il mancato rispetto di questa regola, il continuare cioè ad appostare nell’attivo del bilancio crediti di difficile o addirittura di pressoché sicura inesigibilità, determina un annacquamento dell’attivo con conseguente squilibrio della situazione patrimoniale. La presenza di crediti commerciali vetusti, non accompagnata da un congruo fondo rischi e priva di ogni esplicazione nella nota integrativa (art. 2427, n. 6, c.c.), cela sovente un deficit patrimoniale dell’impresa, che può essere una delle cause anche dello squilibrio finanziario. Va in ogni caso preso in considerazione il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento. Questo dovrebbe raggiungere almeno il 25%, vale a dire che per ogni 100 euro investiti in azienda, almeno 25 dovrebbero essere usciti dalle tasche dell’imprenditore. Più il rapporto scende al di sotto della soglia, più l’azienda è sottocapitalizzata.


5. Gli squilibri di carattere finanziario

Alla perdita di redditività si accompagna, di regola, la flessione o addirittura la negatività dei flussi di cassa, insufficienti a garantire l’adempimento delle obbligazio­ni già assunte e di quelle pianificate. Al declino economico segue per lo più il declino finanziario, anche se quest’ultimo può anche precedere il primo quando i risultati economici non siano accompagnati dagli incassi che dovrebbero conseguire dai ricavi, come accade in presenza di insolvenza dei clienti. È l’ipotesi del conto economico da cui emerge un utile a cui si accompagna un ren­diconto finanziario che presenta flussi finanziari negativi, specie se derivanti dall’at­tività operativa, che determinano peggioramento del merito creditizio e dei rapporti con i fornitori. I sintomi di declino originati nell’area reddituale e/o patrimoniale avranno comunque riflesso nell’area della liquidità, dove si manifesterà all’esterno la crisi con i connotati dell’insolvenza. L’analisi del ciclo finanziario costituisce così la primaria verifica sullo stato di salute dell’impresa e il profilo di indagine che ne consente di intravvedere l’eventuale declino. E questo emerge, ancorché la gestione non abbia determinato perdite significative del patrimonio netto, ogni qual volta i fabbisogni finanziari legati agli investimenti immobilizzati sono stati soddisfatti mediante fonti di finanziamento a breve durata, senza l’ausilio del patrimonio netto, che non ha – a differenza delle prime – l’obbligo del rimborso. Spesso la crisi è determinata da strategie di crescita ed espansione molto aggressive finanziate con strumenti prevalentemente, se non totalmente, a breve termine, che espongono l’impresa al rischio che imprevisti nella realizzazione del progetto di crescita o cambiamenti non attesi del quadro economico di riferimento la rendano incapace di far fronte ai pagamenti e costretta a dichiarare lo stato di crisi. Lo sfasamento temporale tra esborsi finanziari e ritorni di liquidità derivanti dagli investimenti effettuati costituisce, ancorché in presenza di un equilibrio economico-patrimoniale, un possibile sintomo di declino dell’impresa, come pure sintomi di fragilità finanziaria sono costituiti dalla modificazione, nella cadenza e [continua ..]


6. La crisi e l’insolvenza prospettica

La “crisi” ha luogo quando viene a crearsi uno squilibro economico-finanziario destinato a permanere nel tempo ed a generare un concreto pericolo di insolvenza suscettibile di manifestarsi a breve e, a seguire, di dissesto (cioè quella situazione patologica dove le attività non permettono di garantire il rimborso dei debiti), se non vengono avviati appropriati interventi di risanamento. La solvibilità dell’impresa ha quale premessa indefettibile la sussistenza della continuità aziendale [2], che presuppone che il valore di funzionamento (going concern) dell’azienda sia superiore al valore di liquidazione delle sue attività. Il principio del going concern, che può tradursi in italiano come impresa avviata, vale a dire impresa funzionante, implica la capacità dell’impresa di operare come una entità in funzionamento, «in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro, senza che vi sia né intenzione né necessità di metterla in liquidazione, di cessare l’attività o di assoggettarla a procedure concorsuali» (Doc. 570, Principi di revisione; idem IAS n. 1). Per quanto concerne il «prevedibile futuro» in cui l’impresa risulti essere in grado di continuare a svolgere la propria attività, deve intendersi «relativo ad almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio d’esercizio» (IAS n. 1, par. 24), con un orizzonte temporale di riferimento maggiore (più severo) rispetto ai sei mesi di cui all’art. 13, 1° comma, del Codice. Entrano in gioco in proposito le informazioni desumibili dalla stessa redditività dell’impresa e la facilità di accesso alle risorse finanziarie. In altri termini l’atten­zione in ordine alla verifica della sussistenza della continuità aziendale è volta principalmente all’esame della situazione finanziaria aziendale. Assume in proposito un significativo rilievo il bilancio, e, in primo luogo, il rendiconto finanziario, un prospetto che riassume in vari aggregati le variazioni delle disponibilità liquide avvenute nel corso dell’esercizio o nel periodo considerato, nel quale i fatti di gestione vengono riclassificati e rappresentati non sulla base [continua ..]


7. I presupposti della continuità aziendale

L’esistenza della continuità aziendale si fonda sulla ricorrenza di determinati pre­supposti, quali la capacità di ottenere credito, budget economici e finanziari con risultati positivi, la puntualità nel pagamento dei debiti, il mantenimento dei rapporti di collaborazione più proficui, l’assenza di contenziosi ad elevato rischio. La prassi enuclea generalmente i presupposti della continuità aziendale in negativo, ovvero individua gli indicatori finanziari e gestionali, la cui presenza suona quale campanello di allarme della carenza e/o del venir meno della continuità aziendale: per esempio, capitale circolante netto negativo, tempi di riscossione dei crediti notevolmente superiori ai tempi di pagamento dei debiti, perdite importanti di clienti.   Questi, secondo il Principio di revisione ISA Italia n. 570 gli Indicatori finanziari: • situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo; • prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o rimborso; eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine; • indici di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori; • bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi; • principali indici economico-finanziari negativi; • consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow; • rapporto tra passività e patrimonio netto (art. 2545-quinquies, 2° comma, c.c.): il tasso di indebitamento deve essere contenuto entro determinati limiti; • mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi; • incapacità di saldare i debiti alla scadenza; • incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti; • cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”; • incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti. Indicatori gestionali: • perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli; • perdita di [continua ..]


8. Strumenti di allerta e obblighi di segnalazione

Con tutta probabilità gli strumenti di allerta previsti dalla riforma non verranno attivati dall’imprenditore, nel convincimento che non siano ancora necessari per evitare l’insolvenza, o anche per la mancata percezione dell’emersione delle prime avvisaglie di criticità, spesso dovute alla carenza di aggiornati dati contabili. D’altra parte, c’è il rischio che l’inevitabile pubblicità che li accompagna determini l’insolvenza piuttosto che scongiurarla. L’imprenditore, ottimista per natura, trascura così l’adozione di un turnaround volto al risanamento e al rilancio dell’impresa in crisi. Di qui l’insufficienza di una regolazione anticipata della crisi di impresa lasciata all’imprenditore (allerta del debitore) e la necessità di un intervento autoritativo affidato sia agli organi deputati al controllo societario e contabile, come pure ai c.d. creditori pubblici qualificati. Mi pare che, invece, contribuiscano, se non ad evitarla, almeno a contenere gli effetti negativi dell’insolvenza, le norme che impongono agli amministratori di assumere decisioni consapevoli della situazione di crisi nella quale versa la società. E, ancor prima, impongono loro di dotare l’impresa di strumenti organizzativi capaci di segnalare per tempo l’avvicinarsi della crisi e della perdita della continuità aziendale, considerato che le possibilità di salvaguardia dei valori di un’impresa in difficoltà sono direttamente proporzionali alla tempestività dell’intervento risanatorio. Le imprese gestite con una governance più strutturata, con la presenza del collegio sindacale, presentano minori rischi sussistendo professionalità a cui non sfuggono le sonnette d’alarm che segnalano gli indizi di crisi, considerata la correlazione che l’esperienza empirica ha evidenziato tra rischio di crisi e governance. E in questo senso l’art. 14, 1° comma, del Codice prevede (allerta interna) che «gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’as­setto organizzativo [continua ..]


9. Nota bibliografica

La letteratura giuridica e aziendale sulla crisi d’impresa è vastissima, per cui mi limito a segnalare gli studi, ed i relativi riferimenti, contenuti nel volume in corso di pubblicazione Scritti in ricordo di Michele Sandulli (Giappichelli), e il «lucido e puntuale affresco sui temi più rilevanti della disciplina della crisi d’impresa», di S. DE MATTEIS, L’emersione anticipata della crisi d’impresa. Modelli attuali e prospettive di sviluppo, Milano, 2017; nonché F. DI MARZIO, voce “Crisi d’impresa”, in Enc. dir., Annali, V, Milano, 2012, p. 503. In una prospettiva più ampia, cfr. N. IRTI, Il giurista dinanzi alla crisi di impresa, in Riv. it. leasing, 1986, p. 249, e il volume Diritto e crisi, Atti del Convegno di Studi per i trent’anni della Rivista giuridica sarda (27-28 novembre 2015-Cagliari), a cura di A. LUMINOSO, Milano, 2015, ove una raccolta di studi sulla crisi e il diritto moderno, privato e pubblico.


NOTE