Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Finanziamento dei soci alla società e problemi di qualificazione (di Gloria Marino, Dottoranda nell’Università degli Studi di Salerno)


Il Tribunale di Napoli definisce la controversia sottoposta al suo esame attribuendo valore dirimente alla volontà negoziale delle parti al fine della qualificazione degli apporti spontanei dei soci alla società in termini di capitale di rischio o di credito. L’applicazione di tale criterio ermeneutico conduce la Corte alla ricostruzione dei mezzi finanziari forniti dai soci come apporti di quasi-capitale e non di versamenti a titolo di mutuo. Ne consegue che la loro distribuzione sia sottoposta ad una decisione dei soci in tal senso, la cui assenza determina che il rimborso delle somme posto in essere dagli amministratori rappresenti una dazione priva di causa. La distrazione delle risorse sociali perpetrata dall’organo gestorio costituisce una violazione del vincolo di indisponibilità degli apporti e dei doveri di protezione e conservazione del patrimonio sociale incombenti sugli amministratori.

 

Shareholder financing of the company and qualification problems

The Court of Naples defines the dispute submitted to it by attributing decisive value to the negotiating will of the parties to qualify the shareholders’ spontaneous contributions to the company in terms of risk or credit capital. The application of this hermeneutical criterion leads the Court to the reconstruction of the financial means provided by the shareholders as contributions of capital and not as loans. Their distribution depends on a decision of the shareholders, the absence of which means that the repayment of the sums made by the directors constitutes a dation without cause. The misappropriation of the company’s resources by the directors constitutes a breach of the unavailabi­lity constraint of the contributions and of the director’s duty to protect and preserve the assets of the company.

Keywords: Limited liability companies, freedom of financing, qualification of spontaneous contributions by shareholders, unavailability constraint of the contributions.

 

MASSIMA: (Art. 2467 c.c.) La corretta qualificazione degli apporti spontanei dei soci alla società si sostanzia in una quaestio voluntatis sulla finalità sostanziale dell’operazione, desumibile dalle modalità con cui è stato attuato il rapporto e dagli interessi che vi sono sottesi; sì che al fine della ricostruzione dell’effettiva volontà delle parti non ha rilevanza determinante la denominazione attribuita al versamento né la loro appostazione in bilancio, con il risultato che l’assunta qualificazione resterà determinante sulla loro utilizzabilità nell’interesse della società. PROVVEDIMENTO: RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Ai sensi degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Con atto di citazione notificato regolarmente alle controparti, l’attore deduceva: 1) di essere titolare di una quota pari 20% del capitale sociale della E. srl e di aver richiesto in via giudiziale con ricorso ante causam la rimozione di Z. Sa. Dal­l’incarico di amministratore unico della predetta società sul presupposto di numerose irregolarità gestorie riscontrate produttive di danno, ottenendo in sede di reclamo, con provvedimento del 05.05.17, la revoca di Z. Sa. dall’incarico di amministratore unico della società E. srl; 2) Che con verbale assembleare dell’11.08.17, l’assem­blea aveva deliberato lo scioglimento e messa in liquidazione della E. srl con contestuale nomina del dott. P. C. in qualità di liquidatore; 3) che la E. srl aveva stipulato, in data 12.04.05, con INTERBANCA spa, atto di mutuo, per notar P., Rep. 12927, Racc. 5232, assistito da ipoteca di primo grado sui beni di proprietà della società. Nell’atto era pattuito espressamente che i crediti dei soci della E. srl, come risultanti da bilancio, dovevano considerarsi postergati rispetto a quelli assunti dalla società nei confronti dell’istituto bancario e ciò fino a totale estinzione di questa. In data 16 marzo 2009 veniva notificato atto di precetto, con cui la banca ingiungeva il pagamento della somma complessiva di euro 934.405,97, a titolo di rate di mutuo scadute e non pagate nonostante la rinegoziazione pattuita. In data 17 febbraio 2010, la Banca eseguiva, innanzi al Tribunale di Salerno, procedura esecutiva immobiliare dell’intero compendio di proprietà della E. srl. Secondo l’attore, mentre la società ver­sava in una situazione finanziaria critica, con il patrimonio aziendale oggetto di pignoramento immobiliare, e nonostante una clausola di postergazione volontaria, l’amministratore unico S.Z. provvedeva, nel corso degli esercizi [continua..]