Tribunale di Milano, Sez. Fallimentare, 1° marzo 2018 – G. Rel. Dott. Filippo D’Acquino
Il Tribunale di Milano si è espresso sulla natura da attribuire all’art. 8-bis, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33, che – come noto – ha introdotto il privilegio per il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all’art. 2, 100° comma, lett. a), L. 23 dicembre 1996, n. 662. Tale disposizione normativa, entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, nell’introdurre il privilegio in parola ha, infatti, posto delicati problemi sulla natura interpretativa della norma e sulla sua applicabilità in via retroattiva, con la conseguente possibilità di riconoscere il privilegio anche ai crediti sorti anteriormente all’entrata in vigore della legge. Il tema è stato affrontato dal Tribunale di Milano nell’ambito di un procedimento di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182-bis e 182-septies L. Fall., con istanza di estensione degli effetti dell’accordo anche al creditore non aderente Mediocredito Centrale S.p.a., in qualità di gestore del Fondo di garanzia. Emerge dal provvedimento che l’accordo di ristrutturazione presentato individuava più categorie di creditori finanziari, suddivise in funzione della sussistenza del privilegio o in funzione della sussistenza di garanzie esterne. In particolare, Mediocredito Centrale S.p.a. veniva segregato in due categorie: quella dei creditori finanziari chirografari assistiti da garanzia esterna e quella dei creditori finanziari chirografari non assistiti da garanzia esterna. Il Tribunale di Milano ha dovuto, quindi, accertare l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici di Mediocredito Centrale S.p.a. rispetto a quelli degli altri creditori aderenti non assisiti da privilegio e inseriti nelle medesime categorie. Si deduce, poi, dal provvedimento in commento che Mediocredito Centrale S.p.a. vantava un credito nei confronti dell’impresa in via di surroga ex art. 1203 c.c. Infatti, l’impresa aveva in precedenza ottenuto più finanziamenti chirografari da una banca, garantiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’art. 2, 100° comma, lett. a), L. 23 dicembre 1996, n. 662. A seguito dell’inadempimento dell’impresa, la banca aveva escusso le garanzie e Mediocredito Centrale S.p.a., in qualità di gestore del Fondo, si era surrogato in tutti i diritti prima spettanti al soggetto finanziatore nei confronti dell’impresa. Ebbene, il Tribunale di Milano ha affermato la corretta segregazione di Mediocredito Centrale S.p.a. nelle categorie dei creditori finanziari chirografari (assistiti o meno [continua..]