L’articolo si propone di riepilogare le principali relazioni che intercorrono tra la procedura fallimentare e la procedura esecutiva individuale del creditore fondiario prevista dall’art. 41, 2° comma, TUB, per calarle nella peculiare fattispecie rappresentata dalla vendita dell’immobile da parte del Giudice Delegato in pendenza della contestazione dell’ammissione al passivo del credito fondiario,affrontata dal provvedimento commentato.
align="center"> <The purpose of the article is to summarise the main connections between the bankruptcy proceeding and the enforcement proceeding undergone by the mortgagee creditor according to paragraph 41, subsection 2, of the Italian Consolidated Law on Banking. In this regard, the Author examines the particular case subject, where the Bankruptcy Judge had ordered the sale of land, pending the dispute proceeding of the mortgagee creditor claim in bankruptcy.
1. Il caso in esame - 2. Il rapporto tra esecuzione fondiaria e procedura fallimentare - 3. Ulteriori aspetti del rapporto tra esecuzione individuale e procedura concorsuale - 4. La contestazione del credito fondiario in sede fallimentare e la vendita del bene - NOTE
Nella vicenda affrontata dal provvedimento oggetto d’analisi un creditore fondiario propone reclamo ex art. 26 L. Fall. avverso l’ordinanza con cui il Giudice Delegato ha disposto la vendita dell’immobile oggetto dell’ipoteca costituita a garanzia del credito dell’istituto. Il creditore fondiario si oppone alla vendita in quanto l’ordinanza è stata emessa nonostante il Tribunale non si sia ancora pronunciato sulla domanda di ammissione del proprio credito privilegiato al passivo del fallimento, di cui è stata contestata la tardività. Il Tribunale di Verona, dopo avere preliminarmente: (i) ritenuta la tempestività del reclamo, in quanto, se è vero che l’ordinanza è stata adottata in sostituzione del comitato dei creditori, è altrettanto vero che “il regime di impugnazione è determinato dalla provenienza del provvedimento, che prevale sulla funzione esercitata (si richiama in termini adesivi Trib. Monza 11/6/2012, precedente invocato in udienza anche dalla reclamante)”; (ii) dichiarato la carenza di interesse ad agire del reclamante in relazione alla prima censura da questi sollevata, rappresentata dalla insussistenza dei presupposti di surroga del Giudice Delegato nei compiti del comitato deicreditori, in quanto “l’ordinanza di vendita, quale atto esecutivo del programma di liquidazione precedentemente approvato con provvedimento non impugnato, non deve essere approvata dal Comitato dei creditori”; (iii) espresso il proprio dubbio in merito alla tardività dell’istanza di ammissione al passivo del credito fondiario, in quanto, per le ragioni indicate nel provvedimento, l’estensione del fallimento della società al socio ex art. 147 L. Fall. è avvenuta con modalità tali da determinare “un’obiettiva situazione di incertezza circa l’estensione della verifica dello stato passivo già fissata anche al socio, tanto da rendere necessaria una comunicazione di chiarimento del 3/3/16 dello stesso curatore”; (iv) considerato che “in questo contesto non è stata vagliata l’opportunità della sospensione della vendita del bene in attesa della verifica della tempestività o meno dell’istanza di insinuazione al passivo del creditore con privilegio speciale sullo stesso bene”; ritiene [continua ..]
È noto che l’art. 51 L. Fall., nello stabilire il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive o cautelari a partire dal giorno della dichiarazione di fallimento, fa salve le diverse disposizione di legge, tra cui rientra la previsione dell’art. 41, 2° comma, TUB, in base alla quale “l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore”. Tale deroga è dunque consentita agli Istituti di credito che erogano il credito c.d. fondiario normato dagli artt. 38 e ss. del Testo Unico Bancario [1]. Invero, già nella vigenza dell’art. 42, 2° comma, R.D. n. 646/1905 (c.d. T.U. fondiario) [2], si riteneva che tale disposizione autorizzasse una deroga all’art. 51 L. Fall., lasciando tuttavia insolute alcune questioni nascenti dal rapporto tra l’esecuzione individuale promossa dal creditore fondiario e la procedura concorsuale, in particolar modo relative: (i) alla sussistenza o meno di un onere del creditore fondiario di fare accertare il proprio credito in concorso con gli altri creditori ai sensi dell’art. 52 L. Fall., e (ii) al diritto del creditore fondiario di percepire la somma ricavata dalla vendita del bene da parte del Giudice dell’esecuzione ovvero in sede concorsuale. Quanto alla prima questione, la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, era prevalentemente orientata nel sostenere che la facoltà, riconosciuta al creditore fondiario, di iniziare o proseguire azioni individuali sui beni del fallito rappresentasse un privilegio di natura meramente processuale e non sostanziale, che in quanto tale non lo esimeva dall’insinuare il proprio credito al passivo del fallimento [3]. Con riferimento, invece, alla seconda questione, si riscontravano due distinti orientamenti: da un lato, si riteneva che l’Istituto di credito avrebbe potuto percepire in via provvisoria la somma ricavata dall’esecuzione individuale, fatti salvi, tuttavia, la verifica del proprio credito in sede fallimentare e l’obbligo del creditore fondiario di restituire al curatore la somma trattenuta in eccesso rispetto a quanto spettantegli secondo il piano di riparto nella graduazione con il credito degli altri creditori; dall’altro lato, un orientamento minoritario sosteneva che la [continua ..]
L’approdo giurisprudenziale e normativo cui si è giunti, descritto nel precedente paragrafo, non esaurisce le problematiche che vengono poste dal coordinamento tra le due procedure. Tra queste, merita segnalarne due in particolare, l’una relativa al momento in cui il creditore deve proporre la domanda di ammissione al passivo, l’altra inerente alla permanenza di una facoltà della procedura fallimentare di disporre la vendita del bene oggetto del privilegio fondiario, concorrente o alternativa rispetto alla vendita forzosa individuale. Quanto al primo aspetto, ci si è in particolar modo chiesti se l’assegnazione provvisoria di quanto ricavato nell’esecuzione individuale sia condizionata alla previa ammissione del credito fondiario al passivo del fallimento. In dottrina è stato affermato, infatti, che tale condizione discenderebbe dall’ultimo comma dell’art. 52 L. Fall., che, nel prevedere l’obbligo dell’accertamento in sede concorsuale anche dei crediti esentati dal divieto di azioni esecutive, attribuirebbe all’ammissione del credito nel passivo fallimentare la natura di “presupposto necessario per l’attribuzione provvisoria in sede esecutiva ordinaria del ricavato della vendita” [10]. È invece di avviso contrario una recente pronuncia di merito, ove il Giudice dell’esecuzione, a fronte della richiesta della curatela di assegnazione delle somme conseguite nell’esecuzione individuale, sul presupposto della mancata insinuazione del creditore fondiario al passivo fallimentare, ha respinto la richiesta, in quanto “l’insinuazione al passivo del fallimento non costituisce presupposto per l’attribuzione provvisoria del ricavato della vendita in sede esecutiva (ex multis Cassazione 314/98/526798), essendo l’insinuazione necessaria solo per il riconoscimento definitivo del credito in sede fallimentare” [11]. A commento dei descritti orientamenti pare potersi replicare la critica che era stata mossa alla natura dell’intervento del curatore nel procedimento esecutivo, quale strumento di raccordo con la procedura concorsuale, in un primo momento ritenuto risolutivo (per escluderla) della questione della necessità o meno dell’insinuazione del credito fondiario al passivo fallimentare. Anche in tal caso, infatti, [continua ..]
Il Tribunale di Verona affronta una fattispecie inedita, in relazione alla quale non constano precedenti. Il provvedimento che qui si commenta non riguarda espressamente il tema dei rapporti tra le due procedure, nei termini che sono stati riassunti nei precedenti paragrafi, ed in particolar modo non prende posizione in merito al concorso tra l’esecuzione individuale e quella concorsuale, ovvero al loro reciproco cedere, l’una rispetto all’altra, in ragione dell’anteriorità del provvedimento che dispone la vendita. Il Tribunale prende atto di una situazione foriera di pregiudizio per il creditore fondiario, non rimediabile mediante le garanzie previste dalla legge fallimentare per assicurare, in prospettiva, la soddisfazione dei crediti per i quali sia pendente la decisione in merito alla loro ammissione. Il Tribunale, infatti, sottolinea che la disciplina di tali garanzie, prevista dall’art. 110 L. Fall., tutelerebbe l’istante nell’ipotesi in cui il suo credito fosse riconosciuto all’esito della vendita, ma non contempla alcuna tutela della peculiare facoltà che caratterizza quel particolare tipo di credito che è il credito fondiario, ovverosia la facoltà di procedere ad un’esecuzione individuale sul bene, al di fuori del concorso, che verrebbe irreversibilmente pregiudicata qualora, all’esito della vendita, il credito fondiario venisse ammesso al passivo. Attesa la mancanza di un’espressa trattazione della questione, non pare di potersi affermare che, in tal modo, il Tribunale abbia inteso offrire un’indicazione contraria al criterio adottato dalla giurisprudenza per affermare la prevalenza di una procedura sull’altra, rappresentato, come più volte ricordato, dall’anteriorità del provvedimento di vendita. In ragione della tutela ivi assicurata al credito fondiario, infatti, potrebbe inferirsi che il provvedimento attribuisca preminenza all’esecuzione individuale rispetto a quella concorsuale [19]. Su tale questione, in realtà, il Tribunale non si pronuncia. Ciò che si evince dal provvedimento, invece, è un’esigenza di tutela delle ragioni del creditore fondiario, e del peculiare privilegio processuale che lo assiste, tale da ritenersi che, rispetto alla predetta questione, sia opportuno decidere anticipatamente la contestazione del relativo credito, soltanto [continua ..]