Cassazione, Sez. I, ord. 18 gennaio 2018, n. 1192 – Pres. Didone – Est. Ceniccola
Il consorzio stabile con rilevanza esterna disciplinato dalla L. n. 109/1994 costituisce un ente collettivo dotato di autonoma organizzazione, qualificazione e soggettività, godendo pertanto di autonomia sul piano giuridico e organizzativo rispetto alle imprese consorziate. Ne discende che i corrispettivi riscossi dal consorzio in relazione ad un contratto di appalto rientrano, in caso di fallimento del consorzio, nel suo attivo fallimentare, dovendo escludersi che appartengano alla società consorziata cui siano stati affidati i lavori oggetto di appalto e che debbano pertanto essere pagati ad essa in via integrale. Sotto un diverso profilo, la Corte nega che la società consorziata cui siano stati affidati i lavori dal consorzio diventi, in forza dell’affidamento, mandataria del consorzio medesimo. Infatti, l’esistenza di un mandato è se mai ravvisabile (in senso lato) nell’incarico di stipulare contratti di appalto conferito inizialmente al consorzio dalle partecipanti. Al contrario la successiva assegnazione dei lavori avviene attraverso un atto unilaterale ricettizio e non attraverso un mandato (o altra tipologia contrattuale), con la conseguenza che i crediti vantati dalla società consorziata verso il consorzio per i lavori ad essa affidati non godono del privilegio di cui all’art. 1721 c.c., riconosciuto al mandatario sui crediti sorti dagli affari che ha concluso.