Cassazione civile, Sez. I civile, 18 gennaio 2018, n. 1182 – Pres. Didone – Est. Terrusi – P.M. Conforme
La Cassazione affronta in questa pronuncia, per la prima volta, il tema della prestazione resa da professionisti in funzione della stipulazione e dell’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e della prededucibilità del relativo credito nel successivo fallimento. Le affermazioni circa il concetto di funzionalità, conformi alla più recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità, appaiono corrette: “avutasi l’omologazione – scrive la Corte – non è necessario verificare la definitiva tenuta del ‘risultato’ delle prestazioni medesime (il risultato ultimo)”. Meno persuasiva pare invece la tesi dell’applicabilità al caso di specie dell’art. 111, 2° comma, L. Fall., là dove la norma parla di “procedure concorsuali di cui alla presente legge”. Ed infatti, pur tenendo conto delle nuove disposizioni sulla redazione delle sentenze di legittimità (e del fatto che in concreto era cessata la materia del contendere fra le parti), le argomentazioni utilizzate dai supremi giudici non sembrano condivisibili, dal momento che si basano sulla constatazione – in sé corretta ma del tutto inidonea a predicare l’applicazione della predetta disposizione – che l’accordo di ristrutturazione “appartiene agli istituti del diritto concorsuale” e che esso realizza “forme di controllo e pubblicità sulla composizione negoziata, ed effetti protettivi, coerenti con le caratteristiche dei procedimenti concorsuali”. Nessuno dubita che l’istituto di cui all’art. 182-bis appartenga al diritto concorsuale, né che esso possa qualificarsi, tanto più a seguito dell’incrementato livello di procedimentalizzazione, appunto come procedimento concorsuale, con conseguente impossibilità di affermarne la natura puramente privatistica (cfr., in luogo di altri, A. Didone, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis), in Dir. fall., 2011, I, p. 17, il quale osservava già dopo la novella del 2010 che la tesi del carattere meramente negoziale fosse sostenibile “soltanto con acrobazie ermeneutiche e giochi di parole”; M. Ferro, Sub art. 182-bis, in Id. (a cura di), La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico, Padova, 2014, p. 2506, ove il rilievo che “il provvedimento giudiziale conclusivo, l’omologazione, è destinato inesorabilmente a concorsualizzare ex post la condizione giuridica di atti altrimenti neutri rispetto alla massa dei creditori ovvero di dubbia ammissibilità, per problematica coerenza con l’accordo”: il che conduce l’Autore a parlare, quanto al rapporto fra accordo di ristrutturazione e concordato preventivo, di “comune appartenenza al medesimo sistema della concorsualità sistematizzata”). E altrettanto innegabile [continua..]