Cassazione, Sez. I, 6 giugno 2018, n. 14630 – Pres. Didone – Rel. Ceniccola
È noto che, con riferimento all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nulla specificamente prevede il D.Lgs. n. 270/1999 circa l’impugnabilità della sentenza di revoca della dichiarazione dello stato di insolvenza. Questa lacuna normativa ha fatto sorgere alcune incertezze interpretative, soprattutto dopo le riforme della legge fallimentare del 2006-2007, delle quali si occupa la pronuncia qui segnalata. Nel caso esaminato della Cassazione la Corte d’Appello di Milano aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza, con la quale il Tribunale di Milano, in accoglimento dell’opposizione proposta avverso la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza di una società in amministrazione straordinaria, aveva disposto la revoca di tale sentenza, nonché del decreto di cui all’art. 173 L. Fall., disponendo la prosecuzione del concordato preventivo. Secondo la Corte d’Appello, infatti, doveva negarsi l’ammissibilità dell’appello proposto, in quanto era da ritenersi esaurita con l’opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, svoltasi davanti al Tribunale, la possibilità di impugnazione della decisione. Sostenere, invece, che all’esito dell’opposizione fosse ancora proponibile l’appello significherebbe – sempre secondo i giudici d’appello – ammettere un terzo grado di giudizio di merito sulla medesima questione; ciò che non sarebbe in armonia con il mutato assetto delle procedure concorsuali a seguito delle sopravvenute riforme del 2006-2007. La conclusione dei giudici milanesi non è condivisa dalla Cassazione, la quale, nella richiamata pronuncia, arriva alla conclusione esattamente opposta (peraltro, già affermata in precedenza da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4432), e cioè che la sentenza di revoca della dichiarazione dello stato di insolvenza, pronunciata all’esito dell’opposizione davanti al Tribunale, sia ancora suscettibile di appello davanti alla Corte d’Appello. Ciò, sulla base di una puntuale ricostruzione della successione nel tempo delle nuove disposizioni normative, ed in particolare del principio per cui lex posterior generalis non derogat legi priori speciali (sul quale v., per tutti, E. QUADRI, Applicazione della legge in generale, in Commentario Scialoja-Branca al codice civile, Bologna-Roma, 1974, p. 326 ss.). A conferma del fatto che fra la disciplina fallimentare e quella dell’amministrazione straordinaria corre un rapporto di genere a specie. Infatti, stando all’art. 9, D.Lgs. n. 270/1999, contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza dell’imprenditore in amministrazione straordinaria può essere proposta opposizione davanti al Tribunale che l’ha pronunciata, nel termine di 30 [continua..]