<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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Brevi cenni in tema di ammissione al passivo del credito che trae fondamento da lettere di patronage (di Leonardo Vecchione. Avvocato in Roma)


La nota analizza il rapporto tra la lettera di patronage e l’esistenza di un rapporto di garanzia ai fini dell’ammissione del credito al passivo.

The article analyzes the connection between the letter of comfort and the existence of a guarantee relationship for the purpose of admitting the credit to the liabilities.

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TRIBUNALE DI ROMA, SEZ. FALL., 23 NOVEMBRE 2017, N. 4791 (DECR.) Pres. LA MALFA, Rel. GENNA Intesa San Paolo S.p.a. c/ Amministrazione Straordinaria della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione Fallimento – Accertamento del passivo – Opposizione allo stato passivo ex art. 98 L. Fall. – Lettera di patronage c.d. forte – Ammissione al passivo – Prova del credito – Rapporto di garanzia (Artt. 96 e 98 L. Fall.; artt. 1322 e 1333 c.c. e art. 1218 c.c.) L’inadempimento di una prestazione strumentale ad assicurare l’adempimento del patrocinato contenuta in una lettera di patronage c.d. forte comporta in capo al patronnant una responsabilità di tipo contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c. e un conseguente obbligo risarcitorio nel caso di inadempimento dell’obbligazione del patrocinato. Il credito derivante da una lettera di patronage c.d. forte deve essere, pertanto, ammesso al passivo del fallimento.   Massima non ufficiale   (Omissis) FATTO La Intesa Sanpaolo S.p.A. ha chiesto di insinuarsi al passivo dell’amministrazione straordinaria della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione (d’ora in poi, PICFIC o Congregazione) (n. 1/2013) per Euro 909.786,46, deducendo che: tale credito trae fondamento dalla lettera di patronage del 26.11. 2007 con la quale PICFIC si era impegnata a fare in modo che la proprie controllate Elea S.p.A. facesse sempre fronte alle obbligazioni derivanti dalla concessione di linee di credito operata dalla banca; con lettera del 19.04.2010 PICFIC ha riconosciuto l’esistenza dell’esposizione debitoria della propria controllata e si è impegnata ad estinguerla con un piano di rientro, accettato dall’istituto di credito istante; che tale piano di rientro è stato adempiuto solo in parte, sicché alla data di apertura dell’amministrazione straordinaria è residuato un debito di Euro 909.786,46. I Commissari Straordinari hanno proposto l’esclusione del credito anche all’esito delle osservazioni presentate da Intesa Sanpaolo, rilevando come la lettera di ricognizione del debito non avesse data certa, come il debito fosse di Elea S.p.A. e non di PICFIC e come non fosse stato prodotto alcun documento opponibile alla procedura comprovante la garanzia prestata dalla Congregazione. Il Giudice Delegato ha escluso il credito, non essendo stato allegato alcun documento scritto attestante l’esistenza del rapporto di garanzia dedotto. Avverso il decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo dell’amministrazione stra­ordinaria, comunicato il 12.05.2015, Intesa Sanpaolo ha proposto tempestiva e rituale opposizione, documentando innanzitutto la fonte negoziale della pretesa creditoria azionata, attraverso [continua..]
SOMMARIO:

1. La vicenda processuale - 2. La questione: le lettere di patronage, efficacia e tipologie - 3. La decisione del Tribunale di Roma - NOTE


1. La vicenda processuale

Con il decreto in esame il Tribunale di Roma si è pronunciato nel giudizio di opposizione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria di un ente che con una lettera di patronage si era impegnato a fare in modo che una società controllata facesse fronte al rimborso di un finanziamento. La banca, che aveva concesso delle linee di credito ad una società successivamente dichiarata fallita, aveva chiesto di insinuarsi al passivo dell’amministrazione straordinaria della società controllante sul presupposto che quest’ultima avrebbe garantito la restituzione delle somme finanziate alla società dalla medesima controllata [1]. Il credito non era stato ammesso al passivo per mancanza della prova dell’esi­stenza di un rapporto di garanzia. Avverso lo stato passivo esecutivo proponeva, dunque, opposizione la banca rilevando che nella fattispecie ci si trovava di fronte ad una lettera di patronage c.d. forte e non già ad una lettera di patronage c.d. debole. Nella lettera di patronage la società controllante, oltre a comunicare alla banca di avere il controllo della società che avrebbe beneficiato di alcune linee di credito, si era impegnata a fare in modo che la società controllata avesse fatto sempre fronte alle sue obbligazioni nei confronti della banca così che le stesse venissero rimborsate.


2. La questione: le lettere di patronage, efficacia e tipologie

Le lettere di patronage, anche conosciute in Italia come lettere di gradimento, costituiscono uno strumento negoziale atipico che ha trovato diffusione dall’inizio de­gli anni ’80 nella prassi degli affari soprattutto nell’ambito dei gruppi societari al fine della realizzazione di comuni interessi economici [2]. Attraverso lo strumento in esame, il dichiarante o patronnant, di regola una società controllante, presenta ad una banca un aspirante cliente, di regola una propria società controllata, al fine di agevolare l’erogazione del credito e di rafforzare il convincimento dell’istituto erogante che il patrocinato farà fronte ai propri impegni derivanti dalla conclusione dei contratti di finanziamento. Il concetto di lettera di patronage si presenta in realtà in maniera vaga dovendosi esaminare, al fine di qualificare le dichiarazioni contenute e conseguentemente in­dividuare la disciplina applicabile, il contenuto della lettera [3]. Il fenomeno giuridico delle lettere di patronage non è, dunque, sussumibile in un’unica fattispecie tipica potendosi manifestare differentemente a seconda del contenuto della dichiarazione [4]. Sotto il profilo del contenuto si possono distinguere lettere di patronage c.d. debole da lettere di patronage c.d. forte o “impegnativo” [5]. Nel primo caso il contenuto della dichiarazione è meramente informativo, allorché il patronnant si limiti a comunicare alla banca di detenere una partecipazione di controllo sul patrocinato, impegnandosi ad informarla in caso di dismissione della partecipazione (informazione rilevante per un istituto di credito in quanto l’apparte­nenza ad un gruppo imprenditoriale è utile al fine di valutare l’affidabilità del soggetto finanziato) o altre informazioni di carattere generale relativamente allo stato economico-finanziario della controllata. Diversamente si qualifica come lettera di patronage c.d. forte la lettera in cui il patronnant rilascia una dichiarazione di contenuto impegnativo, allorché affermi che eserciterà la propria posizione di influenza sulla società finanziata per far sì che questa sia correttamente gestita e adempia alle proprie obbligazioni restitutorie o che manterrà [continua ..]


3. La decisione del Tribunale di Roma

Il fenomeno giuridico delle lettere di patronage non è, dunque, sussumibile in un’unica fattispecie tipica potendosi manifestare differentemente a seconda del contenuto della dichiarazione [15]. Concludendo nella fattispecie il Tribunale ha correttamente qualificato come im­pegnative le dichiarazioni contenute nella lettera individuando così un’ipotesi di lettera di patronage c.d. forte dal momento che la società controllante nella fattispecie non si era limitata a fornire informazioni sulla società controllata ma aveva dichiarato di non disporre delle partecipazioni, sia direttamente che indirettamente detenute, senza previa informazione scritta e soprattutto aveva assunto l’impegno di assicurare che la controllata adempiesse puntualmente le obbligazioni assunte nei confronti della banca che le aveva concesso le linee di credito. Il contenuto negoziale delle dichiarazioni rese, rileva il Tribunale, non lascia dubbi, quindi, circa la natura obbligatoria e vincolante della lettera di patronage. Il credito richiesto di ammissione al passivo dell’amministrazione straordinaria della società che ha rilasciato la dichiarazione ha, dunque, natura risarcitoria o indennitaria ed era stato tra l’altro riconosciuto nel suo ammontare in una lettera contenente una proposta di rientro che la controllante aveva inviato alla banca avente data certa desumibile aliunde dal fatto che era stata menzionata in altra successiva lettera avente quest’ultima data certa. Il Tribunale di Roma, ha quindi correttamente ammesso al passivo il credito della banca essendo lo stesso stato oggetto di garanzia atipica prestata a mezzo di lettera di patronage c.d. forte ed essendo stato lo stesso provato nel suo ammontare non solo in una lettera contenente un piano di rientro ma anche dal fatto che l’istante era stata ammessa al passivo del fallimento della società per il medesimo importo e che in sede di ammissione al passivo erano stati prodotti integralmente tutti gli estratti conto scalari relativi. L’impegno assunto dalla controllante di far sì che la controllata fosse sempre in grado di far fronte ai propri obblighi si traduce, infatti, in una dichiarazione di generale mantenimento della solvibilità che genera una responsabilità ex art. 1218 c.c.


NOTE