Lo scritto esamina la disciplina dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore nei confronti degli amministratori e dei sindaci, con particolare riferimento al regime della prescrizione. Ulteriore analisi viene sviluppata in relazione alla decorrenza degli effetti delle dimissioni di un componente dell’organo di controllo e all’applicabilità dell’istituto della prorogatio.
The following text examines the discipline of action regarding the liability practised by the curator towards the directors and the auditors, with major attention to the limitation period. Furthermore, an additional analysis is conducted regarding the effects of the resignation of a member of the supervisory board and the applicability of the institute of prorogatio.
Keywords: action of responsibility, creditors, prescription, auditor’s responsibility, resignation.
1. La vicenda processuale - 2. Cenni sulla natura dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 L. Fall. - 3. Dimissioni del sindaco e decorrenza della prescrizione: applicabilità della prorogatio - NOTE
La sentenza in commento si segnala per aver preso posizione sia sulla decorrenza del termine della prescrizione dell’azione di responsabilità di cui all’art. 2394 c.c., sia sul tema della cessazione dell’incarico del sindaco per intervenute dimissioni. La curatela del Fallimento I.M. s.r.l. richiedeva al Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di imprese, di accertare e dichiarare la responsabilità di amministratori e sindaci della società I.M. s.r.l., e conseguentemente condannare gli stessi al risarcimento dei danni, per aver posto in essere condotte di mala gestio, ascrivibile agli amministratori, e per l’omesso controllo ascrivibile ai sindaci. Si costituivano i convenuti eccependo, in particolare per quanto qui interessa, l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità, facendo decorrere il termine non dalla data di fallimento, ma dalla pubblicazione degli ultimi bilanci dai quali avrebbe potuto evidenziarsi l’insolvenza; in particolare, uno dei membri del collegio sindacale eccepiva l’intervenuta prescrizione quinquennale essendo cessato dalla carica per dimissioni oltre cinque anni prima della notifica dell’atto di citazione. Il Tribunale di Napoli, in via preliminare, esaminava l’eccezione di prescrizione sollevata dai resistenti, precisando che seppur l’azione di responsabilità in oggetto si prescriva nei cinque anni dalla cessazione della carica, nel caso di esercizio cumulativo dell’azione sociale di responsabilità (art. 2393 c.c.) con quella spettante ai creditori (art. 2394 c.c.), essa sorge, non al tempo dei fatti costituenti violazione degli obblighi incombenti ad amministratori e sindaci, ma al momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei creditori. Tale momento può presumersi coincidente con la dichiarazione di fallimento, salvo prova contraria sulla antecedenza non offerta in modo idoneo dai convenuti. Per quanto riguarda poi il componente del collegio sindacale che aveva sollevato l’eccezione di prescrizione per aver ricoperto la carica sino al 30 gennaio 2007, data in cui ha comunicato le proprie dimissioni, il Tribunale ha accolto l’eccezione proposta, aderendo alla tesi che individua l’effettiva cessazione del rapporto nel momento della comunicazione delle dimissioni da parte del sindaco all’amministratore (non [continua ..]
Seguendo l’ordine delle censure esaminate dal Tribunale, merita un ulteriore approfondimento la questione relativa alla prescrizione dell’azione di responsabilità esperita per i creditori sociali. Nella sentenza in commento i convenuti hanno eccepito l’intervenuta prescrizione dell’azione di cui all’art. 2394 c.c., considerando il termine prescrizionale quinquennale decorrente non già dalla data di fallimento, ma dalla data di pubblicazione dei bilanci, depositati in epoca anteriore, che avrebbe reso evidente lo stato di insolvenza della società. Il collegio giudicante non ha ritenuto meritevole d’accoglimento l’eccezione, ritenendo la decorrenza della prescrizione coincidente con la conoscibilità effettiva ai creditori dello stato di insolvenza, nella specie avvenuta solo con la dichiarazione di fallimento, tanto ritenendo anche in assenza di idonea prova contraria. L’impostazione seguita dal Tribunale risulta essere coerente con l’orientamento consolidato. L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci spiegata ex art. 146 L. Fall. (255 c.c.i.i.), conserva la distinzione tra le due azioni che la compongono e che si distinguono anche in tema di prescrizione, in riferimento al momento in cui inizia a decorrere il termine estintivo dell’azione e le modalità di computo di detto termine. Per quanto riguarda l’azione di responsabilità sociale, per il termine iniziale, si fa riferimento all’art. 2393, 4° comma, che prevede che “l’azione di responsabilità può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica [1]”. Tale termine ha la funzione di fissare definitivamente il momento iniziale del decorso dell’azione di responsabilità c.d. sociale in coerenza con la disciplina prevista dall’art. 2941 c.c. Per l’azione dei creditori sociali, in ordine alla durata del termine prescrizionale trova applicazione l’art. 2949 c.c. In particolare esso coinciderebbe con il momento in cui l’evento dannoso può essere rilevato con diligenza dai creditori i [2]. È altresì sostenibile, come verrà in seguito specificato, che nel caso in cui vi sia un intenzionale occultamento degli effetti degli atti pregiudizievoli da parte di amministratori e sindaci, non [continua ..]
Ulteriore approfondimento merita la posizione di uno dei sindaci, il quale, specificando di aver comunicato le proprie dimissioni all’amministratore nel 2007, ha sollevato l’eccezione di prescrizione ritenendo decorsi i termini per ogni accertamento della responsabilità, posto che la citazione veniva notificata oltre cinque anni dalla predetta comunicazione. Il Tribunale accoglieva tale eccezione, ritenendo che il termine prescrizionale dovesse intendersi decorrente dalla data della comunicazione delle dimissioni da parte del sindaco all’organo gestorio. Si rende necessaria una breve ricostruzione sulla posizione di dottrina e giurisprudenza sulle dimissioni dei sindaci ed il computo della decorrenza del termine per la cessazione del rapporto. Non si riscontra nel nostro ordinamento una norma che determini la decorrenza degli effetti delle dimissioni dei componenti dell’organo di controllo, e soprattutto il legislatore non ha ritenuto di dettare norme in tema per i sindaci, così come avvenuto per gli amministratori. Ai sensi dell’art. 2400, 1° comma, c.c. è unicamente disciplinata la cessazione dei sindaci per scadenza del termine dell’incarico, che spiega i propri effetti solo dal momento in cui il collegio è stato ricostituito, applicandosi per la fattispecie il regime della c.d. prorogatio, cioè l’istituto giuridico per cui i titolari degli organi sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nonostante sia scaduto il proprio mandato, in attesa della nomina o dell’elezione dei successori (stante, in tal caso, il prevalente interesse della società). Nell’assenza di una disposizione che disciplini specificamente la decorrenza degli effetti della comunicazione delle dimissioni per i sindaci, si è sviluppato in dottrina e giurisprudenza un vivace dibattito, che ha portato alla nascita di due distinte tesi [17]. Per parte della dottrina [18] e della giurisprudenza [19] l’istituto della prorogatio non sarebbe applicabile alle ipotesi di dimissioni del singolo sindaco, proprio perché con la riforma del 2003 il legislatore ha previsto tale disciplina unicamente alle ipotesi di cessazione dell’incarico dei sindaci dovuta a scadenza del termine. Sulla base del principio “ubi lex voluit dixit, ubi nolui tacui” la mancata indicazione espressa del regime della prorogatio nelle ipotesi di dimissioni [continua ..]