Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La Legge n. 147/2021 di conversione del d.l. n. 118: primi, brevi, appunti in ordine sparso (di Stefano Ambrosini, Professore ordinario di Diritto commerciale nell’Università del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro”)


Il contributo esamina le principali modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 147/2021 al decreto n. 118, frutto, in buona parte, dei suggerimenti avanzati in dottrina all’indo­mani della pubblicazione della novella. Un cenno è dedicato anche al possibile ruolo di Fintecna, ai sensi dell’art. 19, rispetto alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti.

Conversion Law n. 147/2021 of the legislative decree n. 118: first, brief, scattered notes

The paper examines the main amendments made by the conversion law n. 147/2021 to the decree n. 118, which are, to a large extent, the result of the suggestions made the doctrine following the publication of the decree. A mention is also made of the possible role of Fintecna, pursuant to article 19, with respect to pending extraordinary administration procedures.

Keywords: Conversion Law n. 147/2021, negotiated composition, crisis, insolvency, expert, pre-re­structuring agreement, simplified winding-up composition with creditors, extraordinary administration, crisis code.

Con la Legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147 il provvedimento dell’ago­sto scorso risulta varato nella sua veste definitiva [1]. Il primo aspetto che viene in evidenza attiene al mancato recepimento di emendamenti con riguardo all’art. 2, diretti, almeno in un caso, a espungere dalla norma il riferimento all’insolvenza. Ne deriva che resta invariato il presupposto oggettivo della composizione negoziata, consistente – secondo l’opinione affacciata da subito [2] e successivamente condivisa [3] – nello stato di crisi, in quello di insolvenza reversibile o nella probabilità del loro imminente inverarsi. E l’opzione “conservativa” adottata in sede di conversione va accolta, ad avviso di chi scrive, con favore, in quanto risulta coerente con l’intenzione di dotare il nuovo istituto di uno spettro applicativo ampio. La legge ha invece riformulato e integrato l’art. 3 relativo all’istituzione della piattaforma telematica e la nomina dell’esperto. In proposito, rispetto ai dubbi emersi in dottrina all’indomani del decreto legge circa una possibile, ingiustificata, disparità di trattamento fra dottori commercialisti e avvocati [4], la nuova norma equipara correttamente le due categorie attraverso il comune riferimento a “precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa”, unitamente al concomitante requisito dell’iscrizione ai rispettivi albi da almeno cinque anni. Non è stato quindi ritenuto sufficiente a sorreggere una disciplina differenziata il diverso percorso formativo che caratterizza le due categorie professionali, del resto collocate sul medesimo piano dalle norme su curatori fallimentari, commissari giudiziali e commissari straordinari (ferme ovviamente le differenze rispetto tra queste figure e quella dell’esperto). Il focus è posto in definitiva sul dato esperienziale, che per sua natura prescinde dalla qualifica formale. All’art. 4, 1° comma, è aggiunta la rilevante e opportuna previsione in base alla quale chi ha svolto l’incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall’archiviazione della composizione negoziata (c.d. freezing out). Nella medesima ottica, al 2° comma è stato precisato che i soggetti di cui può av­valersi l’esperto non devono essere legati all’impresa, né alle altre parti interessate al risanamento, da rapporti di natura personale o professionale, con il ricorso a un’e­spressione che riprende il wording dell’art. 67, 3° comma, lett. d) (“coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento”). Al novellato art. 5 ci si è fatti carico del rilievo critico riferito alla ritenuta incompletezza della lett. [continua..]